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Legge 22/10/1971 n. 8652. I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui. 3. Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento nonché, per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori. Art. 54 1. Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati. 2. Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà privata, il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione e di costruzione, autorizzando l'Istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto. 3. Il decreto è notificato al proprietario del suolo, a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori. 4. La nota delle spese relative è resa esecutoria dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari nelle forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla ri- scossione delle imposte dirette. 5. L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata Tesoro. Art. 55 1. I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo art. 67 sono destinati per: a) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60 per cento e di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore al 5 per cento dei fondi stessi; b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'articolo 56, nella misura non superiore al 10 per cento dei fondi stessi; c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15 per cento dei fondi stessi; d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramento o risanamento, di alloggi di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10 per cento; e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori. Art. 56 1. La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente articolo 55 è affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti delle disponibilità dei fondi, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate. 2. La costruzione, effettuata sotto la vigilanza del competente Istituto autonomo per le case popolari, è autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da costruire non sia inferiore a 100. 3. Le imprese assumono a proprio carico, salvo il recupero di cui al comma successivo, i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella misura del 70 per cento. 4. Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro: -i termini e le modalità per il versamento delle somme destinate per interventi di cui alla citata lettera b) del precedente articolo 55 e per il parziale rimborso degli importi erogati dalle aziende a valere sui ricavi netti dei canoni di locazione degli alloggi costruiti dalle aziende stesse; -i criteri per l'assegnazione degli alloggi; -i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione. 5. Gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo restano in proprietà dell'ente concedente e sono gestiti dalle imprese interessate per la durata della convenzione; saranno trasferiti, allo scadere della convenzione stessa, agli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio. Art. 57 1. La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente articolo 55 è affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Può essere altresì affidata a società a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle Regioni. 2. Le convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione, nonché le modalità di trasferimento delle opere di cui al comma seguente. 3. Sono attribuiti: - agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati alla generalità dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente; - ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro competenza; nonché le opere destinate ad attività sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti; -all'ente religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attività religiose. Art. 58 1. Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi di cui alla presente legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti. 2. La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti. 3. I suddetti enti ed organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed assumono l'attuazione delle parti di programmi di loro competenza, con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo. Art. 59 1. Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60 , è formata un'unica graduatoria mediante sorteggio tra i lavoratori concorrenti in possesso dei requisiti di legge. 2. Il lavoratore utilmente incluso nella graduatoria sceglie la destinazione del prestito. 3. Coloro che per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate siano ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali sono, altresì, ammessi, ancorché non lavoratori, ad usufruire delle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60 , con facoltà di cumulabilità dei due benefici. 4. Le domande di cui al precedente comma sono classificate in un elenco speciale. Art. 60 1. Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi. Art. 61 1. Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 15 per cento dei programmi finanziati ai sensi del successivo articolo 67, lettere c) e d). 2. Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma -tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto - sono di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione. 3. Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, di cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo. 4. I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi. Art. 62 1. I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui al successivo articolo 63. 2. I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di cui all'articolo 63: a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle opere; b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo per le case popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonché per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui al precedente articolo 59. 3. E' soppresso l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, numero 1471 . Art. 63 1. Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari è costituita una commissione tecnica così composta: -dal presidente dell'istituto, che la presiede; -dall'ingegnere capo del genio civile; -dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato; -da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza; -dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto; -da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo; - da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute. 2. I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento. 3. Alla seduta della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il pro- fessionista progettista. Art. 64 1. Le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nei programmi di cui al presente titolo sono realizzate dagli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi costruttivi, sentite le competenti amministrazioni comunali, e sono attribuite in proprietà agli enti ed organismi indicati nell'articolo 57 della presente legge, dopo l'approvazione del relativo collaudo da effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione. 2. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del programma di competenza del Ministcro dei lavori pubblici, sono concessi a favore degli enti indicati all'articolo 68 contributi costanti trentacinquennali nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui compresi gli oneri per spese e interessi. 3. Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relative ai programmi di cui all'articolo 55, possono far carico, anche in eccedenza al limite indicato al terzo comma dell'articolo 48, ai fondi previsti alle lettere c) e d) del successivo articolo 67, mediante apposita convenzione, che il comune stipula con la GESCAL o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza. 4. della Gestione case per lavoratori, si può provvedere, a carico dei fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo articolo 67 alla anticipazione parziale o totale delle somme all'uopo occorrenti, sulla base di apposita convenzione che i comuni e gli altri enti obbligati stipulano con la GESCAL o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza. 5. I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti. 6. Sarà esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni e delle amministrazioni obbligate anche nel caso di opere costruite con fondi della Gestione case per lavoratori prima che le amministrazioni siano ammesse ai contributi. |
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